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Le opere, indicate nell'art. 1 possono essere dichiarate, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra, urgenti ed indifferibili agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188.
Testo in vigore dal 30 gennaio 1941 al 16 dicembre 2009
