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[1]La dichiarazione di pubblica utilita' avviene in base al piano di massima.
[2]Quando in luogo del piano di massima il richiedente, all'atto della domanda per dichiarazione di pubblica utilita', presenta il piano particolareggiato di cui all'art. 16 della legge 25 giugno 1865, n. 2359; l'approvazione del piano e la decisione su eventuali opposizioni vengono date con lo stesso decreto del Ministro per i lavori pubblici che dichiara la pubblica utilita' dell'opera.
Testo in vigore dal 30 gennaio 1941 al 16 dicembre 2009
