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Nulla e' innovato, per gli stabilimenti di cui agli articoli precedenti, alla disciplina prevista dal R. decreto-legge 18 novembre 1929-VIII, n. 2488, convertito nella legge 18 dicembre 1930-IX, n. 1808, e dalla legge 12 gennaio 1933-XI, n. 141, e relativi decreti di applicazione.
Testo in vigore dal 17 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
