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[1]I materiali da costruzione, le macchine e in genere tutto quanto occorre ai primi impianti degli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati che entro dieci anni dalla data di pubblicazione della presente legge sorgeranno nella zona industriale di Palermo, sono esenti dal pagamento dei dazi doganali, sempre che non possano essere prodotti nel Regno.
[2]Con la stessa limitazione sono esenti da tale pagamento anche le macchine e i materiali di ogni specie destinati, entro il termine di cui sopra, all'ampliamento o alla trasformazione degli stabilimenti industriali esistenti nel territorio del comune di Palermo.
[3]Le esenzioni saranno consentite dal Ministero delle finanze di concerto con quello delle corporazioni.
[4]Le concessioni relative saranno subordinate alla condizione che i materiali ed i macchinari ammessi all'esenzione siano introdotti nel Regno entro un anno dalla scadenza del termine di cui al primo comma del presente articolo.
Testo in vigore dal 17 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
