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E' autorizzata la spesa di L. 10.000.000 per l'esecuzione dei lavori di sistemazione stradale e delle opere relative ai servizi generali della zona industriale di cui all'art. Il Ministro per le finanze provvedera' con propri decreti alla iscrizione della predetta somma nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di L. 2.000.000 in ciascuno degli esercizi dal 1939-40 al 1943-44.
Testo in vigore dal 17 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
