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[1]I binari e tutti gli altri impianti inerenti ai raccordi ferroviari dei vari stabilimenti, compresi i binari di presa e consegna carri, saranno eseguiti, sotto la osservanza delle norme vigenti per le ferrovie private di seconda categoria, dall'Ente concessionario della zona industriale, a proprio carico, per la parte esterna degli stabilimenti, e dalla ditta o societa' proprietaria dei rispettivi stabilimenti per la parte interna.
[2]Gli allacciamenti dei predetti impianti agli impianti in esercizio della Amministrazione ferroviaria saranno eseguiti a cura e spesa dell'Amministrazione stessa.
Testo in vigore dal 17 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
