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La imposta di registro e la imposta di trascrizione ipotecaria sui trapassi di proprieta' per l'esproprio e l'acquisto da parte del comune di Palermo, degli immobili occorrenti per l'impianto e l'esercizio della zona industriale, sono stabilite nella misura fissa di L. 20 per ogni atto e per ogni trascrizione. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 19 luglio 1941, n. 900
1La L. 19 luglio 1941, n. 900 ha disposto (con l'articolo unico, commi 1 e 2) che: "Le disposizioni di cui all'art. 10 della legge 6 giugno 1940, n. 825, sono estese ai trapassi di proprieta' per l'esproprio e l'acquisto, da parte del comune di Palermo, di immobili occorrenti per l'ampliamento degli stabilimenti industriali esistenti nel territorio del Comune, ancorche' situati fuori della zona industriale. Uguale trattamento si applica sul primo trasferimento degli immobili, tanto se situati nella zona industriale o fuori zona, effettuato dal Comune alle ditte per il conseguimento degli scopi industriali previsti dalla citata legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 825, e dal comma precedente. Tali scopi devono essere contestualmente dichiarati nell'atto, e saranno dovute le normali imposte di registro ed ipotecarie, qualora, entro il termine di cinque anni dalla data di registrazione dell'atto stesso, non sia dimostrato, con apposito certificato da rilasciarsi dal Ministero delle corporazioni, che gli scopi della legge sono stati conseguiti".
Testo in vigore dal 24 settembre 1941 al 16 dicembre 2009
