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[1]E' autorizzata l'assegnazione straordinaria di L. 6,500,000 per l'acquisto o la costruzione di edifici ad uso di sedi delle scuole italiane all'estero.

[2]La detta somma verra', con decreto del Ministro per le finanze, inscritta in due rate eguali di L. 3,250,000 ciascuna nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per gli esercizi finanziari 1926-27 e 1927-28.

Testo in vigore dal 19 luglio 1926 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-06-25;1201~art1 · fonte del testo

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