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I motocicli e motocarrozzette, i motocicli leggeri e motocarrozzette leggere nuovi di fabbrica di produzione nazionale, adibiti al trasporto di persone, sono esentati dal pagamento della tassa di circolazione per i primi tre bimestri, compreso quello dell'entrata in circolazione. I motoveicoli ammessi al predetto beneficio, per poter circolare nel periodo di esenzione, debbono corrispondere il diritto fisso di cui al n. 2 dell'annessa tariffa B.

Testo in vigore dal 8 giugno 1955 al 15 settembre 1961

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1955-05-21;463~art16 · fonte del testo

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