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[1]Nei comuni delle provincie nei quali si applicano i divieti di cui all'art. 1 viene costituita dal prefetto una Commissione formata dal podesta', con funzioni di presidente, da un fiduciario dell'Unione provinciale fascista degli agricoltori e da un fiduciario dell'Unione provinciale fascista dei lavoratori dell'agricoltura.
[2]Tale Commissione vigila sulla osservanza dei divieti indicati nell'art. 1 nonche', piu' particolarmente, sull'adempimento delle condizioni contenute nel permesso di abbattimento previste dall'art. 3 e sulla esecuzione degli obblighi eventualmente imposti dal prefetto nei riguardi della cessione delle foglie di gelso ai sensi del l'art. 4, riferendone, ove il caso, al prefetto stesso per i provvedimenti di competenza.
Testo in vigore dal 18 giugno 1942 al 22 dicembre 2008
