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Chiunque abbia ottenuto il permesso di abbattimento di gelsi nei casi previsti dall'articolo precedente, ha l'obbligo di reimpiantare in sito adatto, per ogni albero abbattuto, un uguale numero di gelsi ad alto fusto od un numero quadruple di ceppaie.
Testo in vigore dal 18 giugno 1942 al 22 dicembre 2008
