Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 giugno 1942 al 1 gennaio 1956. Leggi il testo vigente →
Il divieto di abbattimento che sia stato disposto giusta il precedente art. 1 non riguarda le piante morte, vecchie, deperite o comunque improduttive, nonche' quelle che, per la loro ubicazione sul fondo, ostacolino lavori colturali. Perche', tuttavia, tali piante possano essere abbattute, il proprietario o possessore deve chiedere il preventivo permesso del prefetto, che provvedera' sentito l'ispettore provinciale dell'agricoltura.
Testo in vigore dal 18 giugno 1942 al 1 gennaio 1956
