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[1]Il decreto di concessione implica a ogni effetto la dichiarazione di pubblica utilita' per tutto quanto concerne le funivie in servizio pubblico, e ad esse si applicano le disposizioni di legge che regolano le espropriazioni nei riguardi delle ferrovie in regime di concessione all'industria privata.

[2]Il concessionario ha diritto a passare sulle proprieta' altrui con le funi delle vie funicolari aeree; l'indennita' da corrispondere al proprietario dei fondi servienti sara' da determinarsi in corrispondenza alla diminuzione del valore dei fondi stessi derivante dall'imposizione e dall'esercizio della servitu' secondo le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 7 giugno 1894, n. 232.

Testo in vigore dal 9 luglio 1927 al 14 settembre 1955

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1110~art2 · fonte del testo

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