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[1]Agli effetti della presente legge sono considerate quali aree fabbricabili tutte quelle comprese nel perimetro del nuovo piano regolatore della citta', approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Roma in data 15 febbraio 1907.
[2]La tassa colpisce quella parte di valore capitale che ecceda cio' che e' rappresentato dalla rendita della coltura agraria colpita da imposta fondiaria.
[3]Si presume come valore massimo corrispondente alla rendita della coltura agraria quello di L. 1 al metro quadrato.
[4]Le grandi ville ed i giardini esistenti, e le aree che, come accessorio di edifici da costruire, saranno destinate a giardino, sono esenti dalla tassa di cui all'art. 6.
[5]Se pero' queste ville, giardini ed aree, o parte di esse, fossero poi fabbricate, sara' applicata alle medesime la detta tassa, a cominciare dall'attuazione della presente legge, ma in ogni caso per non piu' di cinque annualita'.
[6]Il beneficio della esenzione per un decennio dall'imposta e sovrimposta stabilito nel terzo comma dell'art. 6 della legge 8 luglio 1904, n. 320, per quei fabbricati la cui costruzione e' iniziata entro tre anni e compiuta non oltre sei dalla data della legge citata, e' concessa anche ai fabbricati che si trovino nelle condizioni indicate in detto articolo e che siano iniziati entro tre anni e compiuti entro sei dalla data della presente legge.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 4 maggio 1913
