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[1]Il limite massimo della tassa sul valore capitale delle aree fabbricabili di cui all'art. 9 della legge 8 luglio 1904, n. 320 e' elevato per la citta' di Roma da lire una a tre.
[2]Il provento di questa tassa sara' per una meta' destinato a beneficio dell'Istituto per le case popolari in Roma.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 4 maggio 1913
