Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 luglio 1907 al 4 maggio 1913. Leggi il testo vigente →

[1]Il limite massimo della tassa sul valore capitale delle aree fabbricabili di cui all'art. 9 della legge 8 luglio 1904, n. 320 e' elevato per la citta' di Roma da lire una a tre.

[2]Il provento di questa tassa sara' per una meta' destinato a beneficio dell'Istituto per le case popolari in Roma.

Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 4 maggio 1913

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1907-07-11;502~art6 · fonte del testo

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