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[1]Le indennita' dovute ai proprietari degli immobili, che il comune di Roma fosse costretto ad espropriare per la formazione della rete stradale del nuovo piano regolatore di ampliamento della citta', saranno valutate a norma delle disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della citta' di Napoli, gia' applicata alle opere di sistemazione e di ampliamento della citta' di Roma, in virtu' delle leggi 20 luglio 1890 e 7 luglio 1902, le quali restano in vigore per tutto quanto non sia diversamente disposto dalla presente legge.
[2]Nei casi in cui non sia applicabile la legge 15 gennaio 1885, si procedera' con le norme consuete della legge 25 giugno 1865, n. 2359, attribuendo sempre agli immobili da espropriare il valore che essi avevano prima della presentazione al Consiglio comunale di Roma del progetto di nuovo piano regolatore.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 30 giugno 2002
