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[1]La provincia di Roma e' esonerata da ulteriori pagamenti pel contributo nelle spese dei lavori di sistemazione del Tevere, previste dalle leggi 6 luglio 1875, n. 2583, (serie 2ª), 30 giugno 1876, n. 3201 (serie 2ª), 23 luglio 1881, n. 338 (serie 3ª), 15 aprile 1886, n. 3791 (serie 3ª) e 2 luglio 1899, n. 6936 (serie 3ª), escluso ogni diritto della Provincia medesima alla ripetizione delle somme che per quel contributo risultano versate sino alla data della presente legge.
[2]E' abrogato il disposto dell'art. 3 della legge 6 luglio 1875, n. 2583.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 22 dicembre 2008
