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[1]E' completamente concentrato nel comune di Roma il servizio dell'assistenza sanitaria ai poveri, eccetto l'ospitaliera, compresa la somministrazione farmaceutica dei medicinali.
[2]La Congregazione di carita' gia' incaricata di tale somministrazione in base all'art. 11 della legge 20 luglio 1890, dovra' versare al comune di Roma la somma di lire settantamila annue sulle rendite delle quali fu dotata per far fronte al servizio medesimo.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 22 dicembre 2008
