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[1]E' data facolta' al comune di Roma di imporre la tassa sul bestiame, di cui all'art. 164, n. 3, del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 maggio 1898, n. 164, ragguagliandola cosi' al numero dei capi di bestiame direttamente accertati, come a quello che e' presumibile possa trovarsi nei fondi in base all'estimo pascolivo di questi, salvo le esenzioni disposte dalla legge 13 dicembre 1903, n. 474, sul bonificamento dell'Agro romano.

[2]Il Consiglio comunale di Roma potra' proporre al Governo un regolamento speciale per l'applicazione della tassa sul bestiame. Tale regolamento sara' approvato per decreto Reale, promosso dal Ministero delle finanze udito il Consiglio di Stato.

Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1907-07-11;502~art41 · fonte del testo

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