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E' riconosciuta al comune di Roma la facolta' d'applicare come limite legale dei centesimi addizionali di sovrimposte ai terreni e fabbricati la misura di lire 0.6576, anziche' quella di centesimi 50, portata dall'art. 1 della legge 23 luglio 1894, n. 340.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 22 dicembre 2008
