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[1]Per la sistemazione dell'Universita' di Roma e degli istituti annessi e' autorizzato un primo fondo straordinario di 2,000,000 di lire da inscriversi nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1906-907 e da ripartirsi con decreto Reale proposto dai ministri dell'istruzione pubblica e del tesoro fra le opere indicate nell'allegato B.
[2]E' stanziata parimenti sull'esercizio 1906-907 la somma di L. 2,000,000, per l'acquisto di aree e per gli studi, per la costruzione degli edifici definitivi, per le altre facolta' costituenti l'Universita' degli studi nelle vicinanze immediate del Policlinico.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 22 dicembre 2008
