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E' fatta facolta' all'ospizio di San Michele di accogliere in qualita' di convittori ed in base a rette da stabilirsi, giovanetti che dal Governo, dalle Provincie, dai Comuni del Regno e da enti morali, fossero inviati in Roma per frequentare i corsi dell'Istituto nazionale, con le norme e nei limiti che saranno stabiliti dal regolamento.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 29 agosto 1912
