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[1]Gli impiegati dello Stato, che erano gia' sottoposti alla ritenuta per la pensione, passando per effetto della presente legge o per successiva nomina nei ruoli del R. istituto nazionale prima di aver raggiunto i limiti di eta' e di servizio richiesti per il collocamento a riposo, potranno, quando col servizio prestato presso l'istituto nazionale abbiano raggiunto tali limiti, far valere i loro diritti alla pensione o alla indennita' stabilite dal testo unico del 21 febbraio 1905, n. 70.
[2]La pensione o l'indennita' a carico dell'erario dello Stato sara' calcolata, con le norme del testo unico predetto, sullo stipendio percepito durante il servizio governativo e in base alla durata del servizio stesso. Per gli anni di servizio prestato presso il R. istituto nazionale sara' provveduto al trattamento di riposo in conformita' di speciale regolamento.
[3]Le disposizioni di questo articolo sono estese ai funzionari governativi che passino a prestare servizio nel R. istituto di studi commerciali di Roma, istituito col R. decreto 5 novembre 1906, n. 591.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 22 dicembre 2008
