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[1]In relazione a quanto e' previsto dall'art. 10 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (serie 3ª), il Governo del Re anticipera' al comune di Roma il pagamento della somma di L. 25,000,000 da prelevarsi dalle ultime annualita' del concorso dello Stato nelle opere edilizie e di ampliamento della citta' di Roma, stabilito dalle leggi 14 maggio 1881, e 20 luglio 1890.
[2]In conseguenza di tale anticipazione e tenuto conto di quelle gia' autorizzate con le leggi 28 giugno 1892, 7 luglio 1901 e 7 luglio 1902, restano annullate le annualita' del detto concorso, che rimanevano da iscrivere per gli esercizi dal 1939-940 al 1949-950 e resta ridotta a L. 2,200,000 quella da iscrivere per l'esercizio 1938-939.
[3]Il pagamento dell'anticipazione autorizzata con la presente legge sara' effettuato in undici rate annuali, da iscriversi in un capitolo speciale della parte straordinaria del bilancio dei lavori pubblici e da ripartirsi nel modo che segue:
[4]Esercizio 1909-910 L. 2,000,000
[5]» 1910-911 » 2,000,000
[6]» 1911-912 » 2,500,000
[7]» 1912-913 » 2,500,000
[8]» 1913-914 » 2,500,000
[9]» 1914-915 » 2,500,000
[10]» 1915-916 » 2,500,000
[11]» 1916-917 » 2,500,000
[12]» 1917-918 » 2,500,000
[13]» 1918-919 » 2,500,000
[14]» 1919-920 » 1,000,000
[15]Qualora il Comune intenda eseguire altre opere di necessita' pubblica, potra' essere autorizzato ad assegnare detta annualita' ad opere diverse da quelle specificate nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla presente legge.
[16]Tale autorizzazione sara' data per decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio dei ministri.
[17]La deliberazione del Comune, contenente le proposte di sostituzione e opere, dovra' essere presa in osservanza dell'art. 162, n. 1 e 2, della legge comunale e provinciale (testo unico), approvato con R. decreto 4 maggio 1898, n. 164): ed il decreto Reale di autorizzazione dovra' essere comunicato al Parlamento, in allegato alla relazione annuale di cui all'art. 5 della legge 14 maggio 1881, n. 209, che dovra' comprendere anche le opere edilizie contemplate dalla presente legge.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 22 dicembre 2008
