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Con appositi regolamenti, da approvarsi con decreto Reale sopra proposta dei ministri dell'interno, dell'istruzione pubblica, del tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio, sentiti gli enti che concorrono al mantenimento dell'Istituto nazionale, saranno stabilite le norme per l'attuazione ed il funzionamento dell'Istituto stesso.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 29 agosto 1912
