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[1]L'Istituto sara' amministrato da una Commissione costituita nel modo che verra' indicato nei regolamenti di cui all'articolo successivo.
[2]Nella Commissione dovranno essere rappresentati tanto i Ministeri dell'interno, dell'istruzione pubblica, dell'agricoltura, industria e commercio e del tesoro, quanto la Provincia, il Comune e la Camera di commercio di Roma e l'ospizio di San Michele, il quale avra' non meno di due rappresentanti.
[3]La calcografia, la relativa scuola d'incisione e la scuola degli arazzi, per quanto riguarda il procedimento tecnico-artistico, saranno sottoposte alla vigilanza di una Commissione speciale nominata dal Ministero dell'istruzione pubblica. Alla Giunta superiore di Belle arti resta riservato di disporre degli assegnamenti stanziati in bilancio per commettere ed acquistare stampe ed arazzi.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 29 agosto 1912
