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[1]All'Istituto nazionale artistico industriale sono assegnati il personale, il materiale didattico e tecnico, le dotazioni pecuniarie e le altre attivita', compresi i contributi di qualsiasi specie, di cui sono forniti la R. calcografia ed il museo artistico industriale di Roma, salvo per quest'ultimo Istituto quanto e' disposto dall'art. 14 del R. decreto 12 settembre 1901, n. CCXCVIII (parte supplementare), che approva l'ordinamento dell'Istituto stesso. I proventi della R. calcografia continueranno ad esser versati al tesoro dello Stato.

[2]All'Istituto nazionale sono pure assegnati i locali ed il materiale destinati fin qui dall'ospizio di San Michele a scopo d'istruzione professionale, nonche' i contributi che l'ospizio a questo fine percepisce.

[3]All'Istituto nazionale passera' pure il personale dell'ospizio di San Michele, che, assunto in servizio con nomina regolare, e con speciale assegnazione di stipendio, si trova addetto esclusivamente al servizio delle scuole professionali, le quali passeranno a far parte del nuovo Istituto.

[4]A favore dell'Istituto nazionale sara' inscritta annualmente nel bilancio dell'ospizio di San Michele la somma che l'ospizio medesimo ha erogato in media nell'ultimo quinquennio pel mantenimento delle scuole professionali, delle officine e dei laboratori.

[5]Saranno inoltre assegnati all'Istituto nazionale, quando siano resi disponibili, i locali attualmente occupati nell'ospizio di San Michele dalle comunita' vecchi e vecchie.

[6]Nel caso che si provveda al ricovero, in altri locali, delle due suddette comunita', per il mantenimento di esse sara' staccata dal patrimonio dell'ospizio di San Michele tanta rendita pubblica, quanta corrisponde alla somma che l'ospizio ha erogato in media nell'ultimo quinquennio per il mantenimento delle comunita' predette.

[7]Salvo la proprieta' all'ospizio dei locali come sopra assegnati in uso all'Istituto nazionale, resta a carico di questo tanto l'adattamento quanto la manutenzione dei medesimi.

[8]Le collezioni di stampe rare e tutto il patrimonio artistico della R. Calcografia, rimangono in proprieta' allo Stato, il quale provvedera' alla loro conservazione.

Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 29 agosto 1912

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1907-07-11;502~art25 · fonte del testo

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