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Per le espropriazioni e la esecuzione delle opere della zona monumentale e pel funzionamento della Commissione e' autorizzata la spesa di L. 6,000,000, oltre alle somme che si ricaveranno:
- a)dal contributo di cui all'art. 13 della presente legge;
- b)dal residuo del fondo stabilito dalla legge 18 dicembre 1898, n. 509;
- c)dalla vendita dei materiali provenienti dalle demolizioni degli stabili espropriati.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 22 dicembre 2008
