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[1]Le indennita' d'espropriazione per le strade e zone di cui al secondo comma dell'articolo precedente saranno valutate coi criteri e nei modi stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della citta' di Napoli.
[2]Per i terreni e fabbricati di cui al comma primo del precedente articolo rimangono ferme per la valutazione delle indennita' di cui alla legge 25 giugno 1865, n. 2359, ed all'art. 8 della legge 14 luglio 1887, n. 4730.
[3]In ogni caso non si terra' conto del valore del sottosuolo e del valore archeologico, e i fondi si apprezzeranno nella condizione in cui si trovavano in forza del vincolo legale.
[4]Per le opere eseguite volontariamente contro le disposizioni della legge 7 luglio 1889, n. 6211, non essendo dovuta alcuna indennita', i proprietari avranno solo il diritto di togliere il materiale senza pregiudizio delle opere di pubblica utilita'.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 30 giugno 2002
