Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 luglio 1907 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad accordare mutui sino alla somma di 10 milioni di lire ad un Istituto delle case per gli impiegati in Roma, alle condizioni, nei termini e con le garanzie che saranno stabilite con regolamento da approvarsi per decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

[2]Lo statuto dell'Istituto dovra' pure essere approvato con decreto Reale.

[3]All'Istituto delle case per gl'impiegati in Roma, sara' accordata l'esenzione dalla imposta sui fabbricati per dieci anni e dalle altre tasse dalle quali sono esenti le case popolari.

Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1907-07-11;502~art14 · fonte del testo

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