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[1]La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad accordare mutui sino alla somma di 10 milioni di lire ad un Istituto delle case per gli impiegati in Roma, alle condizioni, nei termini e con le garanzie che saranno stabilite con regolamento da approvarsi per decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.
[2]Lo statuto dell'Istituto dovra' pure essere approvato con decreto Reale.
[3]All'Istituto delle case per gl'impiegati in Roma, sara' accordata l'esenzione dalla imposta sui fabbricati per dieci anni e dalle altre tasse dalle quali sono esenti le case popolari.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 22 dicembre 2008
