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[1]Sulla annualita' che l'Istituto delle case popolari ricevera' dal comune di Roma, ai sensi dell'art. 1 della convenzione annessa alla presente legge, l'Istituto stesso potra' fare operazioni di credito con la Cassa dei depositi e prestiti, colle Casse di risparmio libere e con altri Istituti, per conseguire l'anticipazione della somma complessiva, da darsi dal Comune.

[2]La Cassa dei depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Istituto il saggio di maggior favore, consentito dalle leggi e dai regolamenti.

[3]In caso di liquidazione o di cessazione dell'Istituto delle case popolari, il Comune avra' facolta' di rivendicare la proprieta' degli stabili costruiti con i mezzi da esso forniti.

Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1907-07-11;502~art13 · fonte del testo

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