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[1]E' dichiarata di pubblica utilita' l'espropriazione di quell'area che dovra' darsi in cambio al Ministero della guerra per uso di piazza d'armi, ai sensi dell'art. 2, della convenzione annessa alla presente legge, nonche' di quelle altre aree che saranno necessarie per la costruzione della strada fra la porta San Paolo e la costa marittima fra Castel Fusano e il Tevere, e per la creazione di un sobborgo marittimo contiguo alla zona maniale litoranea dallo Stato concessa al Comune con la convenzione 5 marzo 1907 di cui all' art. 1 della presente legge, per una profondita' di metri cinquecento dalla zona stessa.
[2]Tali espropriazioni saranno fatte con le condizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sempreche' le relative aree sieno fuori del nuovo piano regolatore.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 22 aprile 1908
