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E' approvata la convenzione stipulata addi' 5 marzo 1907, fra il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, e i ministri del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici, dell'istruzione pubblica e della guerra da una parte ed il sindaco di Roma dall'altra, allegata alla presente legge (allegato C).
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 22 dicembre 2008
