Art. 3 (Allegato C)
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[1]Ai fini della sistemazione della zona monumentale di Roma dovendosi contrarre un mutuo di L. 6,000,000 colla Cassa dei depositi e prestiti, ammortizzabile in 35 anni con rate annue di L. 300,000, compresi gli interessi, il Comune si impegna a concorrere in detto pagamento annuo per una terza parte, restando le altre due terze parti a carico dello Stato.
[2]Tanto lo Stato, poi, quanto il comune di Roma dichiarano di conferire gratuitamente tutte le loro proprieta' comprese in detta zona monumentale. Questa, a sistemazione compiuta, restera' di proprieta' dello Stato, per quanto riguarda i monumenti, e di proprieta' del Comune per quanto riguarda le strade pubbliche, i viali ed i giardini. Lo Stato provvedera' alla manutenzione e custodia dei monumenti ed il Comune alla manutenzione stradale e del parco ed alla illuminazione relativa.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 22 dicembre 2008
