Art. 2 (Allegato C)
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[1]A chiarimento degli articoli 3 e 12 della convenzione annessa alla legge 14 maggio 1881, n. 209, serie 3ª, e' fatta facolta' al Comune di Roma, purche' ne usi per ampliamento della zona abitabile della citta', principalmente per costruirvi case da pigione, di riprendere la libera disponibilita' della piazza d'armi, situata fra la via Barletta, il viale delle Milizie, il Tevere ed il viale parallelo a quello delle Milizie verso nord, sostituendola contemporaneamente con altra da concordarsi col Ministero della guerra, della superficie non inferiore ai metri quadrati 500,000.
[2]Il comune di Roma, pero', sulla presente piazza d'armi riserbera' al Governo una zona di 10,000 metri quadrati, nella parte piu' vicina al Tevere ed al viale delle Milizie, da servire per costruzione di pubblici edifici.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 22 dicembre 2008
