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Le disposizioni contenute nella legge 31 luglio 1956, n. 897, sono prorogate, con le modificazioni ed aggiunte di cui alla presente legge, a decorrere dal 1 luglio 1959 e fino alla data di entrata in vigore di nuove norme regolanti le provvidenze per la cinematografia e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1960, fatta eccezione di quelle per le quali la legge stessa prevede una diversa durata, e salvo quanto disposto nella legge 26 giugno 1959, n. 415, in materia di revisione di film. I film, la cui lavorazione sia in corso da data anteriore all'entrata in vigore delle nuove disposizioni che regoleranno le provvidenze per la cinematografia saranno dichiarati nazionali se riconosciuti in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli 8 e 9 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, integrati dagli articoli 6 e 7 della legge 31 luglio 1956, n. 897, e potranno fruire delle provvidenze previste dalla legge 31 luglio 1956, n. 897, salvo disposizioni piu' favorevoli della nuova legge.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1959 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1959-12-22;1097~art1 · fonte del testo

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