Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 aprile 1933 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.
Abrogato dal 19 aprile 1933
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Articolo abrogato dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.
Abrogato dal 19 aprile 1933
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1929
Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 1929 al 19 aprile 1933. 128 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: In casi assolutamente eccezionali il Governo del Re e' autorizzato a garantire il capitale e gli interessi delle obbligazioni che venissero emesse da Consorzi di proprietari e da Enti morali che si propongano scopi di bonifica o di trasformazione fondiaria per l'esecuzione delle opere, e la garanzia verra' concessa con decreto Reale su proposta del Capo del Governo sentiti i Ministri per le finanze, per i lavori pubblici e per l'economia nazionale, previo accertamento della sicurezza dell'operazione.
tolto: Il Ministro per i lavori pubblici o per l'economia nazionale, secondo le rispettive competenze, puo' garantire, per cifra complessivamente non superiore ai 10 milioni, i prestiti che siano fatti, per mezzo dell'Associazione nazionale fra i Consorzi di bonifica e di irrigazione, ai Consorzi di nuova costituzione per spese iniziali di funzionamento.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 13 FEBBRAIO 1933, N. 215
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1928-12-24;3134~art10 · fonte del testo
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