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Al Comitato per la propaganda agraria e i corsi professionali ai contadini presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di cui all'art. 3 del R. decreto 7 marzo 1929, n. 329, sono aggregati, con voto deliberativo, per quanto ha tratto ai corsi professionali ai contadini:
- a)un rappresentante del Ministero delle corporazioni;
- b)un rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale;
- c)un rappresentante del Sindacato nazionale fascista dei tecnici agricoli;
- d)un rappresentante della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori;
- e)un rappresentante della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura. Per le determinazioni, autorizzazioni e approvazioni di cui agli articoli 4, 9 e 15 e per l'emanazione delle norme di cui all'art. 12 della presente legge, sara' sentito il Comitato per la propaganda agraria e i corsi professionali ai contadini, integrato come sopra.
Testo in vigore dal 21 luglio 1932 al 19 agosto 1938
