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Quando scuole agrarie od altre istituzioni scolastiche esistenti nella Provincia pongano a disposizione personale istruttore e mezzi didattici adeguati, corsi generali e speciali compresi nel programma annuale di cui all'art. 9, potranno, previa intesa con la Cattedra ambulante di agricoltura, essere tenuti presso le dette istituzioni. In tal caso, le scuole e le istituzioni stesse assumeranno, limitatamente al compito dello svolgimento dei corsi, la figura di collaboratrici della Cattedra e al personale istruttore potranno essere corrisposti compensi, la cui misura massima sara' stabilita nel decreto di cui all'art. 12. Allo svolgimento dei corsi compresi nel programma annuale potranno anche partecipare le istituzioni agricole e sindacali che all'uopo pongano a disposizione mezzi didattici e finanziari adeguati ed idoneo personale istruttore.
Testo in vigore dal 21 luglio 1932 al 19 agosto 1938
