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Le funzioni di istruttore dei corsi, sia generali che speciali, possono essere affidate, oltre che ai direttori, ai reggenti di sezione e agli assistenti, agli esperti delle Cattedre ambulanti di agricoltura. Gli esperti possono svolgere, stabilmente, la loro attivita' sia presso la sede centrale della Cattedra, sia presso una delle sue sezioni e sia, infine, presso un Comune avente notevole importanza agricola. Per il mantenimento degli esperti assunti con le funzioni di istruttori dei corsi e per un numero non inferiore a 300, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste corrispondera' uno speciale contributo alle Cattedre in ragione di annue L. 8000 per ogni esperto. Il contributo di cui sopra potra' essere ridotto, al pari del trattamento massimo dell'esperto, in dipendenza della revisione degli organici e dei trattamenti economici, prevista dall'art. 4 del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, per i personali di tutti gli enti ed istituti di diritto pubblico. La determinazione del contributo spettante a tale titolo a ciascuna Cattedra sara' fatta con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Testo in vigore dal 21 luglio 1932 al 19 agosto 1938

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1932-06-16;826~art4 · fonte del testo

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