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[1]La presente legge entra in vigore dal 1° luglio 1932, restando da tale data priva di effetto la legge 13 dicembre 1928, n. 2885, salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 15 della presente legge. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addi' 16 giugno 1932 - Anno X
[2]VITTORIO EMANUELE
[3]Mussolini - Acerbo - Mosconi -
[4]Giuliano - Bottai. Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 21 luglio 1932 al 16 dicembre 2009
