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A partire dall'esercizio finanziario 1932-33, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, lo stanziamento del capitolo corrispondente al n. 3-1. dell'esercizio 1931-32 e' aumentato di L. 2.400.000, e di egual somma e' diminuito lo stanziamento del capitolo corrispondente al n. 32 dell'esercizio stesso, al quale faranno carico le spese per l'attuazione della presente legge, escluse quelle per i contributi di cui all'art. 4.
Testo in vigore dal 21 luglio 1932 al 16 dicembre 2009
