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Le Cattedre ambulanti di agricoltura, previa approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, possono assumere la gestione di poderi per l'addestramento pratico dei contadini, a condizione che la relativa spesa sia compensata da corrispondenti economie su altre voci del proprio bilancio o mediante nuove entrate provenienti da contributi di enti o di privati. Le spese, sia per l'impianto che per l'esercizio di tali poderi, non potranno in alcun modo gravare sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Questa disposizione non si applica nei riguardi dei poderi di addestramento pratico all'agricoltura per giovani contadini, istituiti anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, in esecuzione della legge 13 dicembre 1928, n. 2885.
Testo in vigore dal 21 luglio 1932 al 19 agosto 1938
