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Le Cattedre ambulanti di agricoltura sono autorizzate ad assumere, temporaneamente, alla loro dipendenza, e sotto l'osservanza delle norme che saranno stabilite col decreto di cui all'articolo precedente, operai specializzati per determinate operazioni agricole e per la conduzione di macchine agricole, allo scopo di giovarsene nella istruzione professionale dei contadini.
Testo in vigore dal 21 luglio 1932 al 19 agosto 1938
