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Le competenze agli istruttori per i corsi svolti in sedi diverse da quelle di loro abituale residenza, nonche' il numero massimo delle persone dipendenti dalle istituzioni di cui all'art. 6 che potranno assumere le funzioni di istruttore dei corsi, saranno stabiliti nelle norme per l'applicazione della legge, da emanarsi con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto coi Ministri per le finanze e per le corporazioni.
Testo in vigore dal 21 luglio 1932 al 19 agosto 1938
