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Ciascuna Cattedra ambulante di agricoltura deve comprendere nel programma annuale almeno quattro corsi generali, in sedi che saranno scelte tenendo conto delle forme di insegnamento agricolo esistenti nella Provincia, e non meno di quattro corsi speciali per ciascuna sezione ordinaria o specializzata. Il numero minimo dei corsi puo' essere ridotto per le sezioni la cui circoscrizione sia composta di un numero di Comuni inferiore a quattro.
Testo in vigore dal 21 luglio 1932 al 19 agosto 1938
