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L'istruzione professionale dei contadini e' affidata alle Cattedre ambulanti di agricoltura, che la impartiscono a mezzo del loro personale tecnico, con l'indirizzo e sotto la vigilanza del direttore di ciascuna Cattedra, mediante corsi temporanei, di carattere eminentemente pratico e applicativo locale. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 17 maggio 1938, n. 1149, convertito con modificazioni dalla L. 19 gennaio 1939, n. 361, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le funzioni e i compiti assegnati dalla legge 16 giugno 1932-X, n. 826, recante provvedimenti per l'istruzione professionale dei contadini, alle Cattedre ambulanti agricoltura e ai direttori di esse sono attribuiti, rispettivamente, agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e ai capi degli Ispettorati stessi". Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 1) che la presente modifica ha effetto a partire dai corsi svolti nell'esercizio finanziario 1937-38.
Testo in vigore dal 19 agosto 1938 al 16 dicembre 2009
