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[1]Il Ministero dell'economia nazionale ha facolta' di istituire, alla sua dipendenza, «Poderi di addestramento pratico all'agricoltura per giovani contadini».
[2]I Poderi possono essere istituiti e mantenuti col contributo dello Stato e di enti locali.
[3]I Poderi di proprieta' dello Stato gia' annessi alle soppresse Regie cattedre ambulanti di agricoltura della Basilicata, Calabria e Sardegna, potranno essere destinati alla costituzione dei Poderi di cui alla presente legge.
Testo in vigore dal 4 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009
