Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Le Cattedre ambulanti di agricoltura sono autorizzate ad assumere, temporaneamente, alla propria dipendenza e sotto l'osservanza delle norme che saranno fissate col decreto di cui all'art. 13, capi operai specializzati per determinate operazioni agricole e per la conduzione di macchine agrarie, allo scopo di giovarsene nella istruzione professionale dei contadini.
Testo in vigore dal 4 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009
