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[1]Ogni anno, dietro invito del Ministero dell'economia nazionale, il direttore della Cattedra ambulante di agricoltura sottoporra', entro il mese di agosto, al Consiglio provinciale dell'economia, insieme alla relazione sui corsi tenuti dalla Cattedra durante l'esercizio finanziario precedente e al conto consuntivo delle spese, il programma dei corsi da svolgere nel nuovo esercizio finanziario e il preventivo delle somme occorrenti per svolgerli.

[2]I documenti su detti, corredati dell'approvazione della sezione agricola e forestale del Consiglio provinciale dell'economia, e col visto del presidente di questa, dovranno essere trasmessi al Ministero dell'economia nazionale per le relative autorizzazioni.

Testo in vigore dal 4 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1928-12-13;2885~art4 · fonte del testo

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